Prestazioni in favore degli invalidi civili
L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.
Il riconoscimento dell'invalidità civile, si ottiene inoltrando all'INPS il certificato del proprio medico di base. L'INPS a seguito di una apposita visita medica eseguita dalla Commissione Invalidi Civili accerterà il grado di invalidità.
In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, per ottenere le prestazioni economiche l'INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali già trasmessi telematicamente.
Di
seguito, uno schema con i requisiti per accedere alle
prestazioni Inps.
Verifica il possesso dei requisiti e in caso di mancato riconoscimento aderisci al ricorso.
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA ex 118/1971 e DL 509/88:
- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa fra il 74% ed il 99%;
- reddito personale inferiore ad euro 4.853,29;
- età compresa fra i 18 ed i 67
anni;
- Mancato svolgimento di attività lavorativa, o di altre pensioni di invalidità e vecchiaia;
PENSIONE DI INABILITÀ ex art.12 l.118/1971
- riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100%;
- reddito personale inferiore ai limiti annuli previsti;
- età compresa fra i 18 ed i 67 anni;
IINDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
- è riconosciuta ai minori fino al compimento del 18° anno;
- minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge;
- reddito personale inferiore ai limiti fissati annualmente dalla legge;
- È requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap, di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. È incompatibile con l'indennità di accompagnamento.
PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ
- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- possesso di almeno 260 contributi settimanali di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- cancellazione dagli albi professionali;
- rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Compila il modulo sottostante per aderire al ricorso.