Prestazioni in favore degli invalidi civili

17.03.2021

L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.

Il riconoscimento dell'invalidità civile, si ottiene inoltrando all'INPS il certificato  del proprio medico di base. L'INPS a seguito di una apposita visita medica eseguita dalla Commissione Invalidi Civili accerterà il grado di invalidità.

In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, per ottenere le prestazioni economiche l'INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali già trasmessi telematicamente.

Di seguito, uno schema con i requisiti per accedere alle prestazioni Inps.

Verifica il possesso dei requisiti e in caso di mancato riconoscimento aderisci al  ricorso.

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA ex 118/1971 e DL 509/88:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa fra il 74% ed il 99%;
  • reddito personale inferiore ad euro 4.853,29;
  • età compresa fra i 18 ed i 67 anni;
  • Mancato svolgimento di attività lavorativa, o di altre pensioni di invalidità e  vecchiaia;

PENSIONE DI INABILITÀ ex art.12 l.118/1971

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100%;
  • reddito personale inferiore ai limiti annuli previsti;
  • età compresa fra i 18 ed i 67 anni;
 La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.


IINDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA

  • è riconosciuta ai minori fino al compimento del 18° anno;
  • minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge;
  • reddito personale inferiore ai limiti fissati annualmente dalla legge;
  • È requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap, di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti. È incompatibile con l'indennità di accompagnamento.


PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • possesso di almeno 260 contributi settimanali di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
  • cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • cancellazione dagli albi professionali;
  • rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

                                          Compila il modulo sottostante per aderire al ricorso.

  Studio Legale Avv. Maria Esposito,
Via Enrico Berlinguer, 11, 88811 Cirò Marina (KR), 
+39 0962939642, +39 3890524820,   
email: avv.maria.esposito9@gmail.com, pec: avv.mariaesposito@arubapec.it
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