Decreto Ristori: entrata in vigore anticipata delle modifiche alla legge sul sovraindebitamento

14.02.2021

Con l'approvazione al Senato del maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori viene anticipata l'entrata in vigore di una parte delle modifiche previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza in materia di sovraindebitamento, con l'obiettivo di aiutare imprenditori (e famiglie) in difficoltà economica a causa dell'emergenza da Covid-19.

Il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), ha disposto l'anticipata entrata in vigore di parte delle modifiche previste nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in materia di sovraindebitamento.

Il nuovo codice incide sulla L. n. 3/12, la c.d. legge sul sovrandebitamento, nell'ottica di aiutare a superare le difficoltà economiche che hanno investito e continueranno ad interessare le famiglie, i piccoli imprenditori e le imprese agricole (anche di grandi dimensioni).

Con tale operazione  si inseriscono, così, nella legge n. 3/2012 modifiche destinate a favorire l'adozione delle soluzioni più adeguate a superarle le criticità derivanti dalle esposizioni debitorie dei soggetti più deboli.

Ecco le novità più importanti.

Nuovi confini per la qualifica di consumatore: il piano del consumatore è stato sino ad oggi riservato ai soggetti che hanno contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. La Legge di conversione ridisegna la definizione di consumatore estendendola anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, consentendogli di accedere ai benefici accordati da tale procedura salvo che non agiscano per i debiti sociali.


Sovraindebitamento familiare: con la modifica trova applicazione la procedura familiare, dove i componenti della stessa famiglia (compresi il coniuge ed i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76) potranno presentare un'unica procedura di composizione della crisi, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Le masse attive e passive resteranno distinte, ma la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

I debiti derivanti dalla cessione del quinto: nel piano del consumatore (che in futuro diventerà Procedura di ristrutturazione dei debiti) sarà introdotta la possibilità di falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Potere sostitutivo del giudice: il giudice, anche quando l'amministrazione finanziaria non aderisce all'accordo, può omologarlo quando l'adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all'alternativa liquidatoria. Si tratta, quindi di un vero e proprio potere sostitutivo del giudice.

Infine, va segnalato che per tutte le procedure di accordo con i creditori e piani del consumatore in corso di omologazione alla data di entrata in vigore delle novelle, il debitore potrà chiedere un termine (comunque mai superiore a 90 giorni e non ulteriormente prorogabile) per presentare un nuovo piano.



  Studio Legale Avv. Maria Esposito,
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