Ricorsi Legge Pinto
La legge n°89 del 24 marzo 2001, cosiddetta "legge Pinto", ha introdotto la possibilità di richiedere un'equa riparazione a coloro che hanno dovuto affrontare un processo con una durata eccessiva e non ragionevole.
Il ricorso per l'equa riparazione può essere promosso in relazione a qualsiasi tipo di processo (civile, lavoro, penale, amministrativo) entro sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che conclude il giudizio di cui si lamenta l'eccessiva durata o in corso di causa
Per durata ragionevole di un processo si intendono:
- 3 anni per il primo grado;
- 2 anni per il secondo grado;
- 1 anno per il giudizio di legittimità in Cassazione.
Se sei stato parte di un processo con durata superiore a quella ritenuta ragionevole (art. 2-bis L. n. 89/2001), potrai ottenere un risarcimento commisurato in una somma variabile tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 800 euro per ogni anno eccedente rispetto al termine di ragionevole durata. Detta somma potrà essere incrementata fino al 20%, per gli anni successivi al terzo eccedente la durata ragionevole, e fino al 40% per gli anni successivi al settimo. La misura dell'indennizzo non può comunque superare il valore della causa presupposta, o il valore del diritto accertato in quel giudizio dal giudice, qualora inferiore.
Se, ad esempio, nel 2014 hai presentato un ricorso al T.A.R. e ad oggi il giudizio che ne è scaturito è ancora pendente, in ragione dei 2 anni di ritardo, potrai presentare ricorso per ottenere un indennizzo che va dagli 800 euro ai 1.600 euro
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