Ricorso avverso l’avviso di accertamento

17.03.2021


Sono migliaia i contribuenti che ogni giorno vengono raggiunti dalla notifica di un avviso di accertamento, atti con i quali l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di maggiori importi a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

La prima cosa da sapere è che gli avvisi di accertamento possono essere impugnati dinanzi le Commissioni tributarie entro 60 giorni dalla loro notifica.

L'avviso di accertamento, per esplicare i suoi effetti, deve possedere dei requisiti inequivocabili, come i componenti di reddito rettificato, le aliquote che hanno applicato, l'imponibile già accertato e le imposte liquidate. Dovrà, inoltre, indicare le circostanze che hanno permesso il ricorso a metodi induttivi e i motivi per il quale non vi è stato il riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

Altri requisiti formali sono: l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica, la sottoscrizione da parte del direttore dell'Ufficio che lo ha emesso, ma anche un suo delegato facente parte della carriera direttiva e in ogni caso la delega deve seguire specifici limiti, come la motivazione, la nominatività e la validità per un tempo limitato. Questo requisito è sostanziale, in quanto la sua mancanza rende illegittimo l'accertamento e consente un ricorso avverso il suo avviso.

Altro elemento importante è il fatto che la notifica dell'avviso di accertamento sia pervenuta entro e non oltre il quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione, inoltre, gli stessi termini devono essere rispettati per rendere esecutivi i ruoli che stabiliscono ed emettono le sanzioni.
Questi requisiti appena enunciati, sono gli stessi che possono essere posti a fondamento del ricorso contro l'avviso di accertamento, qualora anche uno di essi non fosse stato rispettato.

Se ti stai chiedendo se l'avviso di accertamento possa essere contestato, la risposta è sicuramente positiva. Non vi è dubbio che il legislatore ha predisposto una procedura ad hoc per la tutela del contribuente, che in presenza di validi motivi, voglia contestare l'avviso che gli è stato notificato.

Se è vero che esiste una normativa specifica da applicare alle diverse ipotesi, è anche vero che il contribuente ha sicuramente più chance di vincere, se si lascia seguire da uno studio legale che è avvezzo a questo tipo di pratiche, conosce le istituzioni con le quali deve interfacciarsi, i termini e i presupposti per la contestazione. La materia contributiva, purtroppo, è particolarmente specifica e cavillosa e un lavoro ``fai da te`` sarebbe solo controproducente e dispendioso in termini di tempo. La mediazione di un legale che si occupi della questione è certamente la scelta più idonea.

La contestazione dell'avviso di accertamento può avvenire non oltre i 60 giorni dalla notifica, innanzi alla commissione tributaria provinciale, che è il giudice competente per tali controversie. Il termine anzidetto può essere prorogato di 90 giorni nel caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione o di soli 46 giorni se è intercorsa la sospensione feriale dei termini per il ricorso.

Nel caso in cui il termine sia decorso e il contribuente non abbia pagato né presentato la contestazione, l'avviso notificato diviene esecutivo e da questo momento decorrono altri 30 giorni per offrire la possibilità al debitore di pagare, in seguito ai quali l'avviso passa agli agenti della riscossione esattoriale.

In ogni caso la materia contributiva è ricca di spunti dottrinali e giurisprudenziali, pertanto solo con un valido aiuto,  sarà possibile superare ogni ostacolo e trovare quel motivo, forse invisibile ai più, che renderà decisiva la contestazione contro l'avviso di accertamento.

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