Ricorso Graduatorie provinciali di Prima fascia (GPS) -6 mesi di servizio(180×3) abilitati all’insegnamento
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4167 del 30 giugno 2020, rivedendo i precedenti orientamenti assunti, ha riconosciuto che coloro che abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi (o 180 giorni x 3 anni scolastici) siano da considerarsi, a qualsiasi fine, abilitati all'insegnamento.
Nella direzione di questa decisione, sicuramente innovativa, lo Studio Legale Esposito ha avviato l'adesione al ricorso innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, per i docenti che, attualmente inseriti nelle GPS di Seconda fascia, abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici), sia su posto comune che su sostegno, sia su Statale che tutto o in parte su Paritaria, senza limite temporale, e richiedere di essere inseriti nelle Graduatorie provinciali di Prima fascia (che sostituiscono le Graduatorie di Istituto di Seconda fascia), riservate oggi ai docenti in possesso di abilitazione. In ragione dell'attuale normativa, infatti, che equipara il servizio in scuola Paritaria a quello statale ai fini delle Graduatorie provinciali, si ritiene possa essere richiesto il riconoscimento dell'abilitazione anche per i docenti che abbiano maturato servizio, in tutto o in parte, in istituto Paritario.
Si precisa, inoltre, che possono aderire tutti i docenti che abbiano maturato servizio, ivi inclusi i Diplomati ITP.
Possono, pertanto, aderire al ricorso, i docenti attualmente inseriti per qualsiasi classe di concorso nelle GPS di Seconda fascia, che:
- abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici) interamente su scuola statale, sia su posto comune che su sostegno;
- abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici), in tutto o in parte su scuola paritaria.
Gli anni scolastici di servizio maturato non devono necessariamente essere continuativi, essendo sufficiente aver maturato 3 annualità.
Per aderire al ricorso compila il modulo sottostante.