Vittoria del contribuente: annullati due fermi amministrativi per accertamento retroattivo della proprietà.

03.06.2020

L'acquirente che - nonostante la conclusione della compravendita e la presa di possesso del veicolo - non abbia ancora svolto le pratiche al Pubblico Registro Automobilistico, va considerato unico ed effettivo proprietario del mezzo, difatti, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova (Giudice di Pace di Cirò, 31/03/2020 n. 64).

Tale decisione giunge in seguito alla domanda di parte attrice, presentata per il tramite del nostro Studio Legale, con cui la stessa contribuente impugnava i due provvedimenti di fermo amministrativo gravanti su un veicolo di sua proprietà iscritti da parte di Equitalia.  La stessa difatti aveva scoperto, solo al momento della vendita del bene, dell'esistenza dei fermi, ed appurato tramite ispezioni dei pubblici registri che il mancato pagamento del debito tributario iscritto a ruolo e non pagato per cui si era proceduto ai fermi era riferibile, non a debiti propri, ma di un soggetto terzo (precedente proprietario).

Secondo le ragioni avanzate dall'attrice, e poi accolte dal giudicante, la vendita del veicolo era avvenuta anteriormente all'iscrizione dei fermi amministrativi con atto autenticato dal Comune ed a nulla rilevava la circostanza che la vendita non fosse stata trascritta al PRA, giacché la trascrizione della compravendita di un bene mobile registrato nel Pubblico Registro Automobilistico non incide sulla validità del contratto e non rappresenta un requisito di efficacia dello stesso.

Secondo il giudice adito "lo scrivente giudice, vista la documentazione prodotta, non può che riconoscere che il trasferimento della proprietà del [...], in realtà si è perfezionato fra le parti in data 06.04.2007, con l'accordo fra le stesse, al contempo, visto l'art. 94 CdS, non può non rilevare che tale riconoscimento non può essere opposto al terzo, nel caso specifico all'ente di riscossione, vista la mancata trascrizione al PRA, intervenuta solo nell'anno 2013. Un fondamentale elemento da prendere in considerazione è però anche il fatto che il fermo amministrativo, per come previsto e disciplinato dalla legge, non può essere iscritto su un veicolo che non sia di proprietà del debitore. Pertanto, preso atto che alla data del 09.01.09 e del 17.10.2009, il veicolo [..] era di proprietà della [..], i fermi amministrativi iscritti per i debiti di [...] sono da ritenersi illegittimi".

  Studio Legale Avv. Maria Esposito,
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